La TARSU, istituita dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, è una tassa comunale dovuta dai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono tenuti al pagamento della TARSU tutti coloro che, a qualunque titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione o altro), "occupano o detengono", nell'ambito del territorio comunale, locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.
La denunciaI soggetti tenuti al pagamento della TARSU devono presentare la denuncia dei locali e delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi moduli in distribuzione presso l’ufficio Tributi ed ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni rimangono invariate. In caso di variazione, concernente i locali o le aree, la loro superficie o la loro destinazione d'uso, l'interessato dovrà presentare una nuova denuncia, negli stessi termini previsti per la denuncia iniziale (entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla variazione). Le superfici produttive -per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, - di rifiuti speciali, tossici o nocivi ("pericolosi"), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, sono detassate in base alle norme vigenti, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e fermo restando che la detassazione è concessa a fronte di specifica richiesta.
La denuncia dei locali e delle aree tassabili, deve essere presentata in caso di:
- Occupazione o detenzione iniziale (quando per la prima volta si occupa o detiene un locale o un'area scoperta)
- Occupazione o detenzione dell'immobile per eredità (va presentata a cura dell'erede che occupa o detiene l'immobile per successione);
- Trasferimento da un immobile ad un altro (all'interno dello stesso Comune);
- Variazione in aumento o in diminuzione della superficie tassabile (se si apportano modifiche alle dimensioni all'appartamento);
- Variazione della destinazione d'uso (ad es. se un locale prima adibito a negozio si adibisce a ristorante);
- Cessazione dell'occupazione dei locali (ad es., nei casi di trasferimento fuori Comune, cessazione di attività commerciale, decesso, oppure quando l'immobile viene sgomberato e non allacciato ai servizi pubblici di utenza quali gas, acqua, luce).
La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, ma presentando apposito modulo
COME SI CALCOLAIl sistema di tassazione prevede il pagamento del servizio sulla base della superficie dell'immobile. La TARSU è calcolata in base ai metri quadrati di superficie dei locali e delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici (come ad esempio: box, tavernette, mansarde, garage, tettoie, ecc.). La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle stesse. Sono escluse dal calcolo le superfici scoperte (balconi e terrazze). L'importo della tassa è determinato moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa relativa all'uso cui è destinato il locale o l'area (abitazione, ristorante, studio professionale, cinema, circoli ricreativi, ecc.)
TABELLA TARIFFE TARSU PER CATEGORIA ANNO 2007
1 CAT^
| LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE
| € 1,78
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| 2 CAT^
| LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, A STUDI
| € 2,70
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| PROFESSIONALI E SIMILI
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| 3 CAT^
| NEGOZI O BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE O ARTIGIANALE, A
| € 2,94
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| DEPOSITI BAGAGLI, A DISTRIB.CARBURANTE, STAB.INDUSTRIALI
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| 4 CAT^
| LOCALI DESTINATI A CIRCOLI,ESERCIZI PUBBLICI, RISTORANTI,BAR
| € 3,45
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| SALE DA BALLO
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| 5 CAT^
| ALBERGHI,COLLEGI,CONVITTI,SEMINARI,PENSIONI,CASE DI CURA,
| € 2,65
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| SALE PER BIGLIARDI E SIMILI CAMPEGGI
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| 6 CAT^
| ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO AVENTI SCOPI DI ASSISTENZA
| € 1,90
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| 7 CAT^
| OSPEDALI E ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI CHE SIANO
| € 1,90
| | ASSIMILABILI A QUELLI URBANI
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RIDUZIONI DELLA TASSASu richiesta dell'interessato sono previste dal regolamento del Comune, alcune riduzioni della tassa. Per usufruire delle riduzione bisogna compilate il modulo di riduzione e consegnarlo nei modi seguenti:
- Modalità di presentazione : servizio postale - consegna diretta c/o protocollo del Comune ( duplice copia)
Tale richiesta ha validità solo a partire dal giorno di presentazione della stessa (non ha valore retroattivo). Inoltre, si fa presente che, per usufruire di alcune di queste riduzioni, sono necessari determinati requisiti, che troverete nella seguente tabella riduzioni.
RIDUZIONI | § Abitazione con unico occupante
| 33%
| § Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo soltanto se tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, ove risulti nel contempo indicata l'abitazione abituale di residenza e/o principale e la dichiarazione che l'abitazione di che trattasi non verrà ceduta in locazione o comodato.
| 33%
| § Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro, da parte di utente che risieda o dimori in località fuori dal territorio nazionale, per più di 6 mesi all'anno
| 33%
| . § Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore
| 33%
| § Categorie di disabili con invalidità pari al 100% ( Deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 08.06.2005)
| 33%
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Sono invece esonerati dal tributo:
- i locali adibiti a luogo di culto;
- le centrali termiche ed i locali destinati ad impianti tecnologici, es: cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili;
- le superfici coperte e scoperte riservate esclusivamente alla pratica sportiva;
- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di utenza (gas, acqua, luce);
- i fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché l'inagibilità sia certificata;
- i locali ed i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- sono inoltre non tassabili quelle superfici in cui si formano rifiuti speciali, tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
RAVVEDIMENTO OPEROSO La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse alla dichiarazione per l'applicazione della TARSU mediante il c.d. "ravvedimento-operoso". Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il contribuente, previo ricevimento dell’avviso di pagamento, può effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in quattro rate , secondo le modalità indicate nell’avviso medesimo. In caso di mancato recapito, il contribuente potrà rivolgersi direttamente all'ufficio Tributi del comune.
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