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Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

La TARSU,  istituita dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, è una tassa comunale dovuta dai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sono tenuti al pagamento della  TARSU tutti coloro che, a qualunque titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione o altro), "occupano o detengono", nell'ambito del territorio comunale, locali e aree scoperte  adibiti a qualsiasi uso.

Riportiamo di seguito il REGOLAMENTO integrale

Lo stesso documento è scaricabile nel formato File PDF


CAPO I° NORME GENERALI

Art. 1

(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al seguente Regolamento.

Art. 2

(Contenuto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

(Servizio di Nettezza Urbana)

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento Tecnico adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/9/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.

2. Il Comune pur essendo Ente impositore, è comunque soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 5

(Esclusioni dalla tassa)

•  Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza, lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) terrazze scoperte e simili;

f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);

g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3) Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia.

Art. 6

(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA' DETASSAZIONE

OFFICINE MECCANICHE 50%

(macchine utensili, tornitori saldatori, ecc)

TIPOGRAFIE 40%

FALEGNAMERIA 20%

AUTOCAROZZERIE 50%

AUTOFFICINE 50%

GOMMISTI 30%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20%

LAVANDERIE E TINTORIE 20%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI(non facenti parte delle strutture

Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e

per le finalità di cui alla Legge 833/1978). 20%

MARMISTI 50%

IDRAULICI 50%

MACELLERIE 40%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 7

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

  1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
  1. A decorrere dal 01/01/05, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 23/03/98.
  1. AI fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle risultanze delle planimetrie catastali.

Art. 8

(Parti comuni del condominio)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta peraltro ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

CAPO Il° - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA'

DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 9

(Classi di contribuenza)

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si applicano le seguenti classi, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti:

Categoria 1° - Locali ed aree ad uso abitazione.

Categoria 2° - Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza - Ospedali e Istituti di cura pubblici e privati che siano assimilabili a quelli urbani.

Categoria 3° - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili - Negozi o botteghe ad uso commerciale o artigianale, a depositi bagagli, a distributori carburante, stabilimenti industriali - Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale biliardi, campeggi ed attività similari.

Categoria 4° - Locali destinati a circoli, esercizi pubblici, ristoranti, Bar, sale da ballo e attività similari.

2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO III° - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

Art. 10

(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

•  i locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune;

•  La Giunta Comunale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni nei casi di comprovata indigenza dei soggetti passivi del tributo;

Art. 11

(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

•  Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

•  Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante 33%;

b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune: 33%;

c) locali diversi dalle abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33 %;

d) nei confronti dell'utente e/o familiare convivente che versi in una situazione di invalidità pari al 100% certificata da idonea documentazione: 33%.

4. La riduzione di cui al presente articolo viene concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Tributi, e decorre dalla data di presentazione di detta domanda.

5. Nel caso in cui un utente abbia diritto a più di una delle riduzioni previste nel presente Regolamento, è stabilito un limite massimo complessivo di riduzione del 50%.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per impossibilità di conferimento dei rifiuti da parte delle aziende autorizzate o anche per imprevedibili impedimenti organizzativi non imputabili al Comune non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

Art. 12

(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi esimili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante.

8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

•  I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo. Per i locali destinati ad abitazione, la denuncia deve essere corredata di idonea documentazione atta a comprovare la superficie dell'immobile (ad esempio planimetria, atto notarile, ecc.).

•  L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio I'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

•  In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

•  In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

•  E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza bimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. all'ufficio tributi del comune. E' fatto obbligo all'ufficio Commercio di comunicare a cadenza bimestrale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all'ufficio tributi del comune.

Art. 14

(Rimborsi e compensazioni)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.

3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego.

Art. 15

(Mezzi di controllo )

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale o il concessionario possono svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 16

(Sanzioni ed interessi)

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate.

Art. 17

(Accertamento, riscossione e riscossione coattiva)

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere dovuto essere presentata.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

5. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

7. Il disciplinare d'incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

8. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/1993:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

10. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 5,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

11. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

12. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

13. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 100,00.

14. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 12,00 (compresi interessi).

15. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

16. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

17. La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. n. 43/28.01.1988.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 19

( Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93, n.507 e successive modificazioni

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2009.







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