Il Comune
· Sindaco
· Difensore Civico
· Biblioteca
· Informagiovani
· Bandi di gara
· Atti amministrativi
· Operaz. Trasparenza
· Codice disciplinare
· Incarichi esterni
· Uffici e orari
 Risorse
· Come raggiungerci
· La storia
· Il territorio
· Il centro storico
· La chiesa
· San Luciano
· Abitanti, Economia
  e altre informazioni

 Utilità

· Numeri utili
· Link utili
· Dati statistici
· Cartografia
· Meteo
· Leggi e Norme
· Glossario dei termini

 Notizie di Lusciano
· Modifiche al piano commerciale, ok della Regione
· Falsifica mezzi di pagamento in Germania: arrestato
· Abategiovanni: "Si manipolano i numeri a piacimento"
· Pip, Petrillo: "Crisi tra sindaco, giunta e maggioranza"
· "Esperti esterni" nelle commissioni: Abategiovanni attacca Fattore
· Luigi Ebraico ancora una volta il "più in alto" d'Italia
· Assunzioni in Comune, polemica tra maggioranza e opposizione
· Hogan false, sequestro da 200mila euro tra Aversa e Lusciano
· Piccoli artisti crescono, positivo il progetto “Murales”
· La Bussola, successo per "Bimbi in Piazza"

 Ultima ora...
· Pesaro, "giocano" al bar bruciandosi le braccia
· Sarah, perquisite abitazioni e ispezionate cave
· Scuola, Gelmini: "Ereditato numero spaventoso di precari"
· Bersani: "Berlusconismo fa regredire politica alla fogna"
· Napolitano: "Il nuovo ministro dello sviluppo? Passo la voce"
· Bossi ci ripensa: "Voto anticipato, per ora no"
· Roma, Alemanno sogna Gran Premio e Olimpiadi 2020
· Taranto, ragazza scomparsa: i carabinieri seguono pista del sequestro
· La madre di Denise scrive ai capi di stato europei
· Messina, lite tra medici: la donna stava bene prima del parto


Imposta Comunale sugli Immobili

L’ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992 deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

DEFINIZIONE DI IMMOBILI ( Art 2 del D. Lgs 504/  1992 )

A. Fabbricato: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita. Si considera parte integrante del fabbricato sia l'area occupata dalla costruzione, sia quella che ne costituisce pertinenza (posti auto, giardini, aree di svago).
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 1998, sono considerate unità immobiliari:

  • una porzione di fabbricato, un fabbricato, un insieme di fabbricati o un'area, che, nello stato in cui si trovano e secondo l'uso locale, presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
  • l'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola da denunciare in catasto autonomamente;
  • le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali;
  • i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
    I fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza di sanatoria edilizia (risoluzione ministeriale 6 giugno 1994 protocollo 2/138).

    B. Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
    L'espressione "possibilità effettive di edificazione" rappresenta un modo per qualificare l'area mediante semplice valutazione delle situazioni "di fatto", dalle quali può emergere concretamente l'attitudine del terreno alla edificabilità. Infatti, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che un terreno sia ubicato in prossimità della zona abitativa, ovvero possa fruire di servizi pubblici e sociali, per essere considerato "area fabbricabile" (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenze n. 2692 del 5 febbraio 1982, n. 3712 del 9 aprile 1991 e n. 6388 del 7 luglio 1994; contra sentenza n. 7337 del 1° luglio 1995).
    Ai fini dell' ICI, non sono da considerare edificabili:
  • le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D;
  • le aree pertinenziali dei fabbricati, ossia quelle che risultano comprese nella scheda catastale del fabbricato;
  • le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
    Su quest'ultimo punto i comuni hanno la possibilità di stabilire ulteriori condizioni ai fini del riconoscimento della qualifica di terreni non fabbricabili anche con riferimento alla qualità e quantità del lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 59, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/97).

    C. Terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, così come indicato nell'art. 2135 del Codice civile.
    Esulano dalla nozione di terreno agricolo i terreni diversi dalle aree fabbricabili:
  • sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale. Trattansi di piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa;
sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, oppure i terreni risultano normalmente inutilizzati (cosiddetti "terreni incolti").
Soltanto questi terreni restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, non avendo le caretteristiche dell'area fabbricabile né i requisiti per essere considerati terreni agricoli (circolare ministeriale n. 9/249 del 14 giugno 1993).
COME CALCOLARE L’IMPOSTA

  • Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
  • Per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  • Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
  • L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
  • Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 Marzo 2007.

LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione di Pertinenza:
Il legislatore pare abbia voluto adottare anche ai fini ICI la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:

  • l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze;
  • l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

    Di conseguenza, appare plausibile che ai fini dell'imposta:

    a) alle pertinenze debba essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, nella rilevante considerazione che l'abitazione principale stessa deve ritenersi comprensiva di tutte le sue pertinenze così da configurare un complesso unitario di beni;

    b) non sia necessario che le pertinenze debbano risultare acquistate unitamente con l'abitazione principale, ben potendo il contribuente acquistarle con atto autonomo successivo;

    c) le pertinenze non debbano risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

    d) non possa valere l'invocazione del concetto di pertinenza "urbanistica" che ha una portata minore rispetto alla nozione di pertinenza sancita dal codice civile.

    Va infine ricordato che gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale vanno indicati sul bollettino di versamento nella casella dedicata agli "altri fabbricati" e che si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali:
  • C/2 (magazzini e locali deposito);
  • C/6 (autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.



ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO CORRENTE

Aliquote ICI Anno 2009 :

  • 7 per mille da applicare su tutte le categorie di immobili.

  • A partire dall’anno 2008 è prevista l’esenzione dall’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e per le pertinenze dell’abitazione principale ovvero per il garage o box o posto auto, per la soffitta o la cantina classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’ abitazione principale.
  • Restano esclusi dall'esenzione gli immobili di categoria A1, A8 e A9, ovvero abitazioni di lusso, ville e castelli per i quali si applica la detrazione di € 103,29 prevista per l’unità abitativa principale..
TERMINI E MODALITA’  DI PAGAMENTO

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

  1. la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16  giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente,
  2. la seconda rata - da pagare dal 1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
  3. I contribuenti possono in ogni caso provvedere al versamento (Unico) dell'imposta complessivamente dovuta (effettuando, in questo caso, il calcolo dell'imposta dovuta, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso) in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno;
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato sul c/c postale n. 93660108 intestato al D.A.R.T.I. S.R.L. Concessionaria del Comune di Lusciano o mediante l’utilizzo del modello F24.

LA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA  ( Ravvedimento Operoso)

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ ESTERO
 Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, entro la scadenza del mese di  dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.

RIDUZIONE PER INAGIBILITA’ O INABILITA’

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione d’imposta  è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta

RIMBORSO

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza, entro il termine di  cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale è tenuto ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’Istanza.

Modalità di presentazione
• Servizio Postale - fax 081.8142580
• Consegna diretta presso ufficio protocollo del Comune di Lusciano

DICHIARAZIONE ICI

  • I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
    Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
  • Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il modello per la dichiarazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2006 è in distribuzione gratuita, dal mese di Maggio, presso l’Ufficio Tributi.

CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere fatta dal proprietario di immobili oppure dall'usufruttuario, dal titolare di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie oppure dal locatario finanziario e dal concessionario di aree demaniali.

IN QUALI CASI VA FATTA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere compilata solamente per l'immobile o gli immobili che nel corso del 2006 hanno subito variazioni nella soggettività passiva oppure variazioni tali da produrre effetto sulla determinazione dell'entità dell'imposta ( es: acquisto, vendita, costituzione o estinzione di un diritto reale di godimento ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria; modificazione delle caratteristiche dell'immobile: appartamenti che hanno smesso di essere adibiti o che viceversa sono stati destinati ad abitazione principale; costruzione che ha perso la ruralità; variazione del valore dell'area fabbricabile; area fabbricabile che diventa fabbricato; ecc....)

 
QUANDO E A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione deve essere fatta pervenire (al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili che hanno subito variazioni) entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.






[ Indietro ]




Comune di Lusciano

Copyrights © 2006, 2007 by Clanius Consulting srl. Tutti i diritti riservati


Nonostante le accurate verifiche è un dato di fatto universalmente riconosciuto che nessuna pubblicazione può ritenersi immune da omissioni, errori o refusi. Soprattutto per quanto riguarda numeri telefonici, mutamenti e variazioni della rete viaria e nella gestione di enti. Ce ne scusiamo sin d'ora con i visitatori, quindi ringraziamo tutti coloro che vorranno farci pervenire le inevitabili osservazioni e miglioramenti di cui terremo debito conto. Grazie.

Copyright del "codice motore" di PHP-Nuke sotto licenza GNU/GPL. All Rights Reserved. Generazione pagina: 0.72 Secondi